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Regolamento sulla tutela dei diritti e degli interessi delle imprese e degli operatori economici della provincia di Hainan

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Autore dell'articolo:Gruppo di avvocati Yingting | Ora dell'aggiornamento:2023-12-07 | Tempi di lettura:1419

Regolamento sulla tutela dei diritti e degli interessi delle imprese e degli operatori economici della provincia di Hainan
(Adottato alla 19a riunione del Comitato permanente del Quarto Congresso del popolo della provincia di Hainan il 14 gennaio 2011 e rivisto in conformità con la "Decisione sulla modifica del "Regolamento sulla fissazione dei limiti di pena da parte delle regole della provincia di Hainan" e altri due regolamenti alla 37a riunione del Comitato permanente del Sesto Congresso del popolo della provincia di Hainan il 27 luglio 2022)
Articolo 1 Al fine di proteggere i diritti e gli interessi legittimi delle imprese e degli operatori economici, migliorare e ottimizzare ulteriormente l'ambiente imprenditoriale delle imprese e promuovere lo sviluppo armonioso dell'economia e della società, il presente Regolamento è formulato in conformità con le leggi e i regolamenti pertinenti e in concomitanza con le condizioni reali di questa provincia.
Articolo 2 La presente normativa si applica a tutte le tipologie di imprese e di operatori economici costituiti in conformità alla legge ed esercitanti attività produttive e commerciali nel territorio amministrativo di questa provincia.
Con il termine "operatore d'impresa" menzionato nel presente Regolamento si intende la persona principale responsabile dell'impresa che esercita il potere di gestione e gestione dell'impresa in conformità con la legge e si assume la responsabilità dell'operazione e della gestione, compresi il rappresentante legale, il presidente, il direttore e l'amministratore di un'impresa persona giuridica, soci, direttori di fabbrica, dirigenti di imprese senza personalità giuridica, locatori, appaltatori e fiduciari che hanno il diritto di gestire l'impresa.
I diritti e gli interessi delle imprese e degli operatori economici di cui al presente Regolamento si riferiscono ai diritti di proprietà e ai diritti operativi delle imprese, ai diritti commerciali e gestionali di cui godono gli operatori economici in conformità alla legge, e ad altri diritti e interessi ad essi correlati.
Articolo 3 I governi popolari a tutti i livelli istituiranno e miglioreranno meccanismi di coordinamento per la protezione dei diritti e degli interessi legittimi delle imprese e degli operatori economici, saranno responsabili dell'organizzazione, del coordinamento e della supervisione dei dipartimenti competenti per proteggere i diritti e gli interessi delle imprese e degli operatori economici in conformità con la legge, e preverranno e fermeranno comportamenti che danneggiano i diritti e gli interessi legittimi delle imprese e degli operatori economici.
I dipartimenti competenti dei governi popolari a tutti i livelli, in conformità con le disposizioni delle leggi e dei regolamenti e nell'ambito delle rispettive responsabilità, adottano misure per proteggere i diritti e gli interessi legittimi delle imprese e degli operatori economici.
Articolo 4 Quando le imprese e gli operatori economici svolgono attività produttive e commerciali, devono rispettare le leggi, i regolamenti, le norme e gli statuti aziendali formulati in conformità con la legge, rispettare l'etica sociale e l'etica degli affari, essere onesti e affidabili, pagare le tasse in conformità con la legge, proteggere l'ambiente ecologico, utilizzare razionalmente le risorse naturali e turistiche, accettare la supervisione del governo e della società e assumersi le responsabilità sociali. Non deve danneggiare gli interessi nazionali, gli interessi sociali pubblici, i diritti e gli interessi legittimi dei dipendenti e di altri.
Le imprese e gli operatori economici dovrebbero istituire e migliorare i sistemi di gestione aziendale, firmare contratti di lavoro con i dipendenti in conformità con la legge, condurre trattative salariali collettive, richiedere l’assicurazione sociale e pagare i premi di assicurazione sociale per i propri dipendenti in conformità con la legge, attuare misure di protezione del lavoro e proteggere i diritti e gli interessi legittimi dei dipendenti.
Articolo 5 Il dipartimento delle risorse umane e della previdenza sociale del governo popolare provinciale istituisce un meccanismo di consultazione sui rapporti di lavoro a livello provinciale in collaborazione con la Federazione provinciale dei sindacati, il Comitato provinciale di gestione dei beni statali, la Federazione provinciale dell'industria e del commercio (Camera generale provinciale di commercio) e la Federazione provinciale delle imprese (Associazione provinciale degli imprenditori); i dipartimenti delle risorse umane e della previdenza sociale dei governi popolari municipali, di contea (distretto) e di contea autonoma istituiranno un meccanismo di negoziazione dei rapporti di lavoro allo stesso livello in collaborazione con le organizzazioni sindacali allo stesso livello, la Federazione dell'Industria e del Commercio (Camera Generale di Commercio) e altri rappresentanti delle imprese.
Ogni parte rappresentativa del meccanismo di consultazione sui rapporti di lavoro dovrebbe condurre ricerche sulle principali questioni riguardanti la prevenzione delle controversie di lavoro, le controversie collettive di lavoro e la gestione delle emergenze nei rapporti di lavoro, proporre soluzioni e promuovere l'armonia e la cooperazione tra dipendenti, imprese e operatori aziendali.
Quando si esaminano casi di controversie di lavoro, le istituzioni arbitrali e gli organi giudiziari dovrebbero gestire adeguatamente il rapporto tra il mantenimento della normale produzione e funzionamento delle imprese e la realizzazione dei diritti e degli interessi dei lavoratori, la promozione di rapporti di lavoro armoniosi e il mantenimento della stabilità sociale.
Articolo 6 La Federazione dell'Industria e del Commercio (Camera Generale di Commercio), la Federazione delle Imprese (Associazione degli Imprenditori) e le altre associazioni di categoria tutelano i diritti e gli interessi delle imprese e degli operatori economici in conformità con la legge, riflettono i suggerimenti e le esigenze delle imprese e degli operatori economici e forniscono servizi alle imprese e agli operatori economici; guidare le imprese e gli operatori economici a operare con integrità e rispettare la legge, coltivare una cultura di integrità aziendale e promuovere l’instaurazione di un rapporto governo-impresa pro-pulito.
La Federazione dell'Industria e del Commercio (Camera Generale di Commercio), la Federazione delle Imprese (Associazione degli Imprenditori) e altre associazioni di settore possono adottare i seguenti metodi in conformità con la legge per salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi delle imprese e degli operatori economici:
(1) Riferire i suggerimenti e le esigenze delle imprese e degli operatori economici alle agenzie statali competenti, avanzare suggerimenti e requisiti per migliorare l’ambiente imprenditoriale, comunicare il rapporto tra i membri e le agenzie statali e fornire servizi alle imprese e agli operatori economici;
(2) Partecipare al meccanismo di coordinamento dei rapporti di lavoro come organizzazione rappresentativa delle imprese in conformità con le normative nazionali e provinciali e assistere le imprese nella partecipazione alla consultazione, alla mediazione, all'arbitrato e al contenzioso delle controversie di lavoro;
(3) Sotto la guida del governo popolare allo stesso livello e dei suoi dipartimenti competenti, stabilire piani di risposta alle emergenze e meccanismi di gestione per le imprese e gli operatori economici;
(4) Rappresentare le imprese e gli operatori economici nei meccanismi di contatto stabiliti dai governi popolari provinciali, municipali, di contea e di contea autonoma e dai loro dipartimenti competenti;
(5) Accettare l'incarico di imprese e operatori economici, indagare su questioni rilevanti che violano i diritti e gli interessi legittimi delle imprese e degli operatori economici, presentare reclami, riferire, fare appello e accusare ai dipartimenti competenti, assistere le imprese e gli operatori commerciali nel richiedere udienze, riconsiderazioni amministrative e avviare arbitrati o contenziosi;
(6) Aiutare le imprese a partecipare alla concorrenza del mercato internazionale utilizzando mezzi legali come antidumping, compensativi o adottando misure di salvaguardia;
(7) Accettare l'incarico del governo popolare allo stesso livello e dei suoi dipartimenti competenti in conformità con la legge, coordinare e collaborare con altri lavori legati alla salvaguardia dei diritti e degli interessi legittimi delle imprese e delle operazioni commerciali.
Articolo 7 Quando gli enti statali competenti formulano regolamenti locali, regolamenti governativi e altri documenti normativi che coinvolgono i principali diritti e interessi delle imprese e degli operatori economici, sollecitano opinioni e suggerimenti alla Federazione dell'Industria e del Commercio (Camera Generale di Commercio), alla Federazione delle Imprese (Associazione degli Imprenditori) e ad altre associazioni di settore.
Articolo 8 Se le imprese e gli operatori economici, nonché le federazioni dell'industria e del commercio (camere generali di commercio), le federazioni delle imprese (associazioni di imprenditori) e altre associazioni di categoria, ritengono che i documenti normativi elaborati dai dipartimenti competenti dei governi popolari delle città, delle regioni e delle regioni autonome violino i diritti e gli interessi legittimi delle imprese e degli operatori economici, possono raccomandare che i servizi competenti del governo popolare al livello immediatamente superiore o il governo popolare allo stesso livello li esaminino; se appartengono a direzioni verticali inferiori al livello provinciale, possono formulare proposte alla direzione amministrativa di livello superiore.
Se le imprese e gli operatori economici, o la Federazione dell'Industria e del Commercio (Camera Generale di Commercio), la Confederazione delle Imprese (Associazione degli Imprenditori) e altre associazioni industriali ritengono che i governi popolari provinciali, municipali, di contea e di contea autonoma, così come i governi popolari provinciali, municipali, di contea e di contea autonoma e i governi popolari provinciali, municipali, di contea e di contea autonoma abbiano approvato documenti normativi emanati a nome dei dipartimenti governativi competenti che violano i diritti e gli interessi legittimi delle imprese e gli operatori economici possono formulare raccomandazioni di revisione al Comitato Permanente del Congresso del Popolo, che ha il potere di revisione.
Articolo 9 I competenti dipartimenti governativi di vigilanza e gestione esercitano la vigilanza e la gestione amministrativa in conformità con la legge; senza la base di leggi e regolamenti non possono essere adottate disposizioni che pregiudichino i diritti delle imprese e degli operatori economici o aumentino i loro obblighi.
Articolo 10 Gli enti statali, le federazioni dell'industria e del commercio (Camera generale di commercio), le federazioni delle imprese (associazioni di imprenditori) e le altre associazioni di categoria e il loro personale non devono interferire con le normali attività produttive e operative delle imprese né violare i diritti e gli interessi legittimi delle imprese e degli operatori aziendali.
Articolo 11 Se il governo e i suoi dipartimenti competenti hanno davvero bisogno di espropriare o espropriare terreni per i quali l'impresa ha ottenuto il diritto di utilizzarli in conformità con la legge, o case che hanno ottenuto la proprietà e il diritto di utilizzarli in conformità con la legge a causa delle esigenze di costruzione di interesse pubblico, provvederanno al reinsediamento adeguato e al corrispondente risarcimento in conformità con le disposizioni pertinenti dello Stato e di questa provincia.
Se la produzione e l'attività commerciale di un'impresa vengono danneggiate a causa della sua collaborazione con la tutela dell'ambiente, l'urbanistica, la costruzione di strade o altri progetti di costruzione urbana, il governo e i suoi dipartimenti competenti indennizzeranno il corrispondente in conformità con la legge.
Articolo 12 I competenti dipartimenti governativi di supervisione e gestione completano la domanda di licenza amministrativa e altre questioni relative alla produzione e al funzionamento da parte delle imprese in conformità con la legge entro il termine specificato dalle leggi e dai regolamenti. Qualora i materiali richiesti non siano conformi alle normative, i requisiti di approvazione ed i materiali da integrare dovranno essere tempestivamente comunicati per iscritto; nel caso in cui la domanda non venga evasa qualora non ricorrano i presupposti, le motivazioni dovranno essere motivate per iscritto.
Se i competenti servizi governativi di supervisione e gestione ritirano o modificano la licenza amministrativa entrata in vigore in conformità con la legge, causando perdite patrimoniali all'impresa, sarà previsto un risarcimento corrispondente in conformità con la legge.
Articolo 13 I governi popolari a tutti i livelli dovranno svolgere un buon lavoro nel coordinare la supervisione e le ispezioni delle forze dell'ordine. Se la supervisione delle forze dell'ordine e le ispezioni delle imprese possono essere effettuate contemporaneamente, queste organizzeranno i rispettivi dipartimenti di supervisione e gestione per effettuare fusioni o ispezioni congiunte.
I dipartimenti competenti di supervisione e gestione del governo notificano ai dipartimenti competenti di supervisione e gestione le decisioni relative alle licenze amministrative, alle sanzioni amministrative, alle misure amministrative obbligatorie e alle situazioni rilevanti di supervisione e ispezione delle forze dell'ordine e le conservano in archivi per l'ispezione da parte dell'impresa ispezionata.
Articolo 14 Quando i competenti dipartimenti governativi di supervisione e gestione attuano la supervisione e l'ispezione delle forze dell'ordine sulle imprese, le imprese collaborano attivamente all'ispezione. L’impresa ha il diritto di rifiutare in una delle seguenti circostanze:
(1) Ci sono meno di due agenti delle forze dell'ordine;
(2) Mancata presentazione di documenti di applicazione della legge validi;
(3) Mancata emissione di documenti di supervisione e ispezione da parte delle forze dell'ordine;
(4) Non esistono questioni chiare per la supervisione e l'ispezione delle forze dell'ordine;
(5) Non esiste una base giuridica o regolamentare chiara.
Se i documenti di supervisione e ispezione delle forze dell'ordine non possono essere rilasciati a causa di ispezioni di emergenza, i dipartimenti di supervisione e gestione del governo competenti li forniranno tempestivamente in seguito.
I documenti di supervisione e ispezione delle forze dell'ordine stabiliti nel primo paragrafo di questo articolo elencano la base di ispezione, gli elementi di ispezione, il limite temporale dell'ispezione, il personale di ispezione e le sue persone responsabili e devono essere affissi con il sigillo ufficiale del dipartimento.
Articolo 15 I competenti dipartimenti governativi di supervisione e gestione effettueranno ispezioni, ispezioni, quarantene e test sui prodotti e servizi fabbricati e gestiti dalle imprese in conformità con le disposizioni di leggi e regolamenti e non applicheranno commissioni. Il numero di campioni prelevati non deve superare la quantità richiesta dalle norme tecniche e dalle specifiche standard.
I prodotti che sono stati certificati come qualificati mediante ispezione, quarantena e test devono essere restituiti entro cinque giorni dalla fine del periodo; nel caso in cui non possano essere restituiti o non possano essere restituiti per intero o non possano essere riportati allo stato originale, sarà previsto un risarcimento in base al valore originale. Se i campioni devono essere acquistati in conformità con le normative nazionali pertinenti, si applicheranno tali normative. Sono tuttavia esclusi i prodotti illegali e altre disposizioni di leggi e regolamenti.
Articolo 16 Le sanzioni amministrative imposte dai competenti servizi governativi di vigilanza e gestione alle imprese e agli operatori economici devono avere una base legale ed essere eseguite in conformità con le procedure legali.
Prima di imporre sanzioni amministrative alle imprese e agli operatori economici per atti illegali, i competenti servizi governativi di supervisione e gestione informano le parti dei fatti, delle ragioni e dei fondamenti delle sanzioni amministrative nonché dei diritti di cui godono le parti in conformità con la legge, e ascoltano le dichiarazioni e le difese delle parti; prima di prendere decisioni su sanzioni amministrative come l'ordinanza a un'impresa di sospendere la produzione e le operazioni, la revoca della licenza o l'imposizione di un'ammenda relativamente elevata, informa l'impresa del suo diritto di chiedere un'audizione. Se la società richiede un'audizione, l'organo amministrativo organizza un'audizione in conformità alla legge.
Se le forze dell'ordine raccolgono le multe sul posto in conformità alla legge, devono rilasciare una ricevuta di multa rilasciata in modo uniforme dal dipartimento finanziario provinciale; se non rilascia la ricevuta di multa rilasciata in maniera uniforme dall'amministrazione finanziaria provinciale, l'interessato ha il diritto di rifiutarsi di pagare la multa.
Articolo 17 I competenti dipartimenti governativi di supervisione e gestione si attengono rigorosamente alle seguenti disposizioni nella riscossione delle tasse amministrative dalle imprese:
(1) Gli elementi tariffari amministrativi e gli standard tariffari che coinvolgono le imprese si basano su leggi, regolamenti e regolamenti delle autorità finanziarie e dei prezzi nazionali e del governo popolare provinciale;
(2) Gli articoli ricaricati, gli standard di ricarica, gli argomenti di ricarica, la base di ricarica, l'ambito di ricarica, gli oggetti di ricarica, ecc. devono essere annunciati in un punto ben visibile del luogo di ricarica;
(3) Quando addebita un'impresa, il personale del dipartimento di supervisione e gestione del governo competente deve presentare il certificato di applicazione della legge amministrativa e una copia della licenza di addebito, informare la base dell'addebito, utilizzare le note di addebito amministrativo stampate in modo uniforme dal dipartimento finanziario del governo popolare a livello provinciale o superiore in base all'affiliazione finanziaria e compilare in modo veritiero le voci di addebito, l'importo dell'addebito, l'unità di addebito e il nome della persona addebitata;
(4) Le tariffe non devono superare gli articoli da caricare, gli standard di ricarica e l'intervallo di ricarica specificati nel catalogo standard degli articoli da caricare;
(5) Non possono essere addebitate altre commissioni ad eccezione delle voci che richiedono commissioni in base a leggi e regolamenti.
Se viene addebitata una tariffa in violazione delle disposizioni del paragrafo precedente, l'impresa ha il diritto di rifiutare.
Articolo 18 Le imprese e gli operatori economici possono denunciare, lamentarsi, ricorrere o accusare presso i servizi competenti autonomamente o tramite la Federazione dell'Industria e del Commercio (Camera Generale di Commercio), la Federazione delle Imprese (Associazione degli Imprenditori) e altre associazioni di categoria per atti che violano i loro legittimi diritti e interessi.
Qualsiasi unità o individuo ha il diritto di denunciare e denunciare comportamenti che violano i diritti e gli interessi delle imprese e degli operatori economici.
I dipartimenti competenti emettono pareri di trattazione entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle segnalazioni o dei reclami, o li trasferiscono ai dipartimenti competenti per l'elaborazione, e tutelano gli informatori e i denuncianti con nomi reali in conformità con la legge.
Articolo 19 Le forze dell'ordine amministrative e gli organi giudiziari indagano tempestivamente sui fatti e trattano i casi segnalati che coinvolgono imprese e operatori economici in conformità alla legge.
Se le imprese e gli operatori economici vengono maltrattati a causa di falsificazione di fatti, false accuse e montature, le forze dell'ordine amministrative e gli organi giudiziari che hanno commesso il maltrattamento dovrebbero apportare tempestivamente correzioni per eliminare l'impatto.
Articolo 20: Incoraggiare e sostenere il controllo sociale dei comportamenti che violano i diritti e gli interessi legittimi delle imprese e degli operatori economici.
I mezzi di informazione dovrebbero rispettare le leggi, i regolamenti, le disposizioni pertinenti e l’etica professionale, svolgere un buon lavoro nel lavoro pubblicitario per salvaguardare i diritti e gli interessi legittimi delle imprese e degli operatori commerciali e condurre rapporti oggettivi ed equi sui comportamenti che violano i diritti e gli interessi delle imprese e degli operatori commerciali.
Articolo 21 Se gli enti statali e il loro personale violano le disposizioni del presente Regolamento e ledono i diritti e gli interessi legittimi delle imprese e degli operatori economici, l'autorità competente ordina loro di apportare correzioni e restituire i beni raccolti illegalmente; il preposto direttamente responsabile e gli altri soggetti direttamente responsabili sono puniti a norma di legge; in caso di danni sono tenuti al risarcimento a norma di legge; se costituisce reato la responsabilità penale è perseguita a norma di legge.
Articolo 22 Se gli enti statali e il loro personale non adempiono o adempiono coscienziosamente i loro compiti statutari, si sottraggono, ritardano, reprimono e rifiutano di indagare su denunce, accuse o segnalazioni che violano i diritti e gli interessi legittimi delle imprese e degli operatori economici, o si ritorcono contro unità o individui che presentano denunce, accuse o segnalazioni, l'autorità competente li ordina di apportare correzioni; il preposto direttamente responsabile e gli altri soggetti direttamente responsabili sono puniti a norma di legge; se costituisce reato la responsabilità penale è perseguita a norma di legge.
Articolo 23 Se un membro del personale di un ente statale sollecita o accetta beni aziendali, trattiene, si appropria indebitamente o distribuisce privatamente le relative spese, o cerca altri vantaggi, sarà punito secondo la legge; se costituisce reato la responsabilità penale è perseguita a norma di legge.
Articolo 24 Gli organismi autorizzati da leggi e regolamenti con funzione di gestione della cosa pubblica sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento in materia di controllo amministrativo e di direzione.
Articolo 25 La tutela dei legittimi diritti e interessi delle cooperative professionali di agricoltori, delle istituzioni pubbliche e degli operatori che attuano la gestione aziendale, nonché delle singole famiglie industriali e commerciali viene attuata con riferimento al presente Regolamento.
Articolo 26 Il presente Regolamento entra in vigore dal 1° aprile 2011.

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