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Queste 37 disposizioni delle nuove "Norme governative sulla divulgazione di informazioni" forniscono aiuto alle famiglie in demolizione per proteggere i propri diritti e interessi!

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Autore dell'articolo:Gruppo di avvocati Yingting | Ora dell'aggiornamento:2019-05-17 | Tempi di lettura:358

Introduzione all'articolo: Il "Regolamento sulla divulgazione di informazioni governative della Repubblica popolare cinese" (di seguito denominato "Regolamento") è stato rivisto. Si tratta della prima revisione del Regolamento negli 11 anni dalla sua attuazione. Dopo la revisione ci sono un totale di 6 capitoli e 56 articoli, con 18 nuovi articoli. Il nuovo "Regolamento" rivisto è stato annunciato il 15 aprile 2019 ed entrerà in vigore il 15 maggio 2019.

1. Le "Norme governative sulla divulgazione di informazioni" recentemente riviste sono favorevoli alla gestione dell'acquisizione di terreni, della demolizione e di altri casi.

Durante il processo di acquisizione e demolizione del terreno, molte famiglie trasferite non comprendevano le informazioni relative all'acquisizione e alla demolizione del terreno. A volte vorrei richiedere la divulgazione di informazioni da parte del governo, ma non so come ottenere le informazioni. Anche se chiami i dipartimenti competenti, potresti essere respinto da più parti. Le informazioni che desideri sapere non possono essere ottenute in tempo. Tuttavia, il termine di prescrizione ha un limite temporale. Se non vengono rispettati i termini di prescrizione, potresti non essere in grado di ottenere un risarcimento ragionevole. Il Yingting Demolition Team ha appreso che i "Regolamenti governativi sulla divulgazione di informazioni" recentemente rivisti nel 2019 hanno aggiunto molti nuovi regolamenti, tra cui un totale di cinquantasei articoli, che hanno garantito notevolmente il miglioramento del sistema di divulgazione delle informazioni e l'implementazione del lavoro di divulgazione delle informazioni.

Queste 37 disposizioni delle nuove


2. Quali contenuti importanti sono stati modificati e aggiunti nelle nuove "Norme sulla divulgazione di informazioni governative"?

1. Informativa su iniziativa e su richiesta

2. Costruire un governo governato dallo stato di diritto

3. Eseguire funzioni amministrative

4. Gli uffici generali (uffici) dei governi popolari locali a livello di contea o superiore sono i dipartimenti responsabili della divulgazione delle informazioni governative nelle rispettive regioni amministrative.

5. L'ufficio generale (ufficio) del dipartimento con leadership verticale è responsabile del lavoro di divulgazione delle informazioni governative del sistema.

6. Le funzioni specifiche dell'agenzia governativa per la divulgazione di informazioni includono: la gestione delle questioni riguardanti la divulgazione di informazioni governative di questa agenzia amministrativa; (4) organizzare la revisione delle informazioni governative da divulgare.

7. Quando gli enti amministrativi divulgano informazioni governative, dovrebbero aderire al principio di rendere la divulgazione la norma e la non divulgazione l'eccezione, e seguire i principi di giustizia, equità, legalità e convenienza per le persone.

8. Se gli enti amministrativi scoprono informazioni false o incomplete che influenzano o possono influenzare la stabilità sociale o sconvolgere l’ordine di gestione sociale ed economica, dovrebbero rilasciare informazioni governative accurate per chiarirle.

9. I governi popolari a tutti i livelli dovrebbero promuovere attivamente la divulgazione delle informazioni da parte del governo e aumentare gradualmente il contenuto della divulgazione delle informazioni da parte del governo.

10. Articolo 8: I governi popolari a tutti i livelli rafforzeranno la standardizzazione, la standardizzazione e la gestione dell'informatizzazione delle risorse informative governative, rafforzeranno la costruzione di piattaforme di divulgazione delle informazioni governative su Internet, promuoveranno l'integrazione delle piattaforme di divulgazione delle informazioni governative e delle piattaforme di servizi governativi e miglioreranno il livello di elaborazione online delle divulgazioni di informazioni governative.

11. Articolo 9 I cittadini, le persone giuridiche e altre organizzazioni hanno il diritto di controllare il lavoro di divulgazione delle informazioni governative degli enti amministrativi e di avanzare critiche e suggerimenti.

12. L'oggetto e la portata della divulgazione includono: Le informazioni governative prodotte dagli enti amministrativi saranno divulgate dall'ente amministrativo che produce le informazioni governative. Le informazioni governative ottenute dalle agenzie amministrative da cittadini, persone giuridiche e altre organizzazioni devono essere divulgate dall'agenzia amministrativa che conserva le informazioni governative; le informazioni governative ottenute da altri enti amministrativi da parte di enti amministrativi devono essere divulgate dall'ente amministrativo che ha prodotto o originariamente ottenuto le informazioni governative. Se leggi e regolamenti prevedono altre disposizioni sull'autorità di divulgazione delle informazioni da parte del governo, tali disposizioni prevarranno. Se gli uffici distaccati o le agenzie interne istituite da agenzie amministrative svolgono funzioni amministrative a proprio nome in conformità con le leggi e i regolamenti, le agenzie distaccate o le agenzie interne possono essere responsabili della divulgazione di informazioni governative relative alle funzioni amministrative che svolgono. Le informazioni governative prodotte congiuntamente da due o più agenzie amministrative saranno divulgate dall'agenzia amministrativa che assume la guida nella produzione.

13. I governi popolari a tutti i livelli dovrebbero istituire siti di revisione delle informazioni governative negli archivi nazionali, nelle biblioteche pubbliche e nei luoghi di servizio del governo, ed essere dotati di strutture e attrezzature adeguate per facilitare i cittadini, le persone giuridiche e altre organizzazioni nell'ottenimento di informazioni governative.

14. Le informazioni governative che rientrano nell'ambito della divulgazione volontaria devono essere divulgate tempestivamente entro 20 giorni lavorativi dalla data in cui le informazioni governative sono state formate o modificate. Se leggi e regolamenti stabiliscono diversamente il limite temporale per la divulgazione di informazioni governative, tali disposizioni prevarranno.

15. I cittadini, persone giuridiche o altre organizzazioni che richiedono informazioni governative devono presentare la richiesta all'agenzia governativa per la divulgazione delle informazioni dell'ente amministrativo in forma scritta, comprese lettere e messaggi di dati; in caso di difficoltà nell'utilizzo della forma scritta, il richiedente può presentare la domanda oralmente e l'agenzia governativa per la divulgazione delle informazioni che accetta la domanda compilerà la domanda per la divulgazione delle informazioni governative per suo conto.

Le richieste di divulgazione di informazioni governative dovrebbero includere i seguenti contenuti:

(1) Nome, certificato di identità e informazioni di contatto del richiedente;

(2) Il nome, il numero del documento o altra descrizione caratteristica che sia conveniente per gli enti amministrativi per interrogare le informazioni governative richieste per la divulgazione;

(3) Requisiti formali per le informazioni governative richieste per la divulgazione, compresi metodi e canali per ottenere informazioni.

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16. Se la divulgazione di informazioni governative su richiesta danneggia i diritti e gli interessi legittimi di un terzo, l'organo amministrativo chiederà per iscritto il parere del terzo. Yingting ha appreso che la terza parte dovrebbe fornire pareri entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di sollecitazione. Se il terzo non fornisce pareri entro il termine, l'organo amministrativo decide se dare comunicazione della cosa secondo quanto previsto dal presente regolamento. Se il terzo non è d'accordo con la divulgazione e ha ragionevoli motivi, l'agenzia amministrativa non la diffonderà. Se l'organo amministrativo ritiene che la mancata divulgazione possa avere un impatto significativo sugli interessi pubblici, può decidere di divulgarlo e notificare per iscritto al terzo il contenuto e le ragioni della decisione di divulgare le informazioni governative.

17. Se l'organo amministrativo riceve una richiesta di divulgazione di informazioni da parte del governo ed è in grado di rispondere sul posto, risponde sul posto. Se l'agenzia amministrativa non è in grado di rispondere in loco, risponde entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda; se è necessario estendere il periodo di risposta, dovrà ottenere il consenso della persona responsabile dell'agenzia governativa per la divulgazione delle informazioni e informarne il richiedente, e il periodo prolungato non dovrà superare i 20 giorni lavorativi.

Nel termine indicato nel comma precedente non è compreso il tempo necessario agli organi amministrativi per sollecitare i pareri dei terzi e degli altri organi.

18. Se le informazioni governative richieste per la divulgazione sono prodotte congiuntamente da due o più agenzie amministrative, l'agenzia amministrativa che guida la produzione può sollecitare i pareri delle agenzie amministrative competenti dopo aver ricevuto la richiesta di divulgazione delle informazioni governative. L'agenzia i cui pareri sono sollecitati fornirà pareri entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della lettera di sollecitazione. Il mancato rilascio del parere entro il termine equivale a consenso alla comunicazione.

19. Se la quantità e la frequenza delle richieste del richiedente per la divulgazione di informazioni governative supera evidentemente l'intervallo ragionevole, l'organo amministrativo può chiedere al richiedente di spiegarne i motivi. Se l'agenzia amministrativa ritiene che i motivi della domanda siano irragionevoli, informerà il richiedente che la stessa non verrà trattata; se l'organo amministrativo ritiene ragionevoli i motivi della domanda, ma non è in grado di rispondere al richiedente entro il termine previsto dall'articolo 33 del presente Regolamento, può determinare un termine congruo per ritardare la risposta e informarne il richiedente.

20. Per le richieste di divulgazione di informazioni governative, gli enti amministrativi risponderanno rispettivamente in base alle seguenti circostanze:

(1) Se le informazioni pubbliche richieste sono state divulgate volontariamente, informare il richiedente dei metodi e dei canali per ottenere le informazioni governative;

(2) Se le informazioni pubbliche richieste possono essere divulgate, fornire al richiedente le informazioni governative o informare il richiedente del metodo, del canale e del tempo per ottenere le informazioni governative;

(3) Se l'organo amministrativo decide di non divulgare le informazioni in conformità con le disposizioni del presente Regolamento, informa il richiedente della mancata divulgazione e ne spiega i motivi;

(4) Se le informazioni pubbliche richieste non vengono trovate dopo la ricerca, il richiedente verrà informato che le informazioni governative non esistono;

(5) Se le informazioni di cui si chiede la divulgazione non sono quelle che l'organo amministrativo è tenuto a divulgare, informare il richiedente e spiegarne i motivi; se è possibile identificare l'agenzia amministrativa responsabile della divulgazione delle informazioni governative, comunicare al richiedente il nome e le informazioni di contatto dell'agenzia amministrativa;

(6) Se l’ente amministrativo ha risposto alla richiesta del richiedente di divulgazione di informazioni governative e il richiedente richiede ripetutamente la divulgazione delle stesse informazioni governative, il richiedente sarà informato che non verrà effettuata un’ulteriore elaborazione;

(7) Le informazioni richieste per la divulgazione appartengono a materiali di registrazione industriale e commerciale, immobiliare e altre informazioni. Se le leggi e i regolamenti amministrativi pertinenti prevedono disposizioni speciali sull'acquisizione di informazioni, il richiedente sarà informato di attenersi alle disposizioni delle leggi e dei regolamenti amministrativi pertinenti.

21. Se le informazioni richieste per la divulgazione contengono contenuti che non dovrebbero essere divulgati o non sono informazioni governative, ma possono essere distinte, l'organo amministrativo fornisce al richiedente il contenuto delle informazioni governative che possono essere divulgate e spiega le ragioni del contenuto che non può essere divulgato.

22. Le informazioni fornite dall'ente amministrativo al richiedente sono informazioni governative prodotte o ottenute. Fatta eccezione per i casi in cui possono essere effettuate distinzioni ai sensi delle disposizioni dell'articolo 37 del presente Regolamento, se gli enti amministrativi necessitano di elaborare e analizzare informazioni governative esistenti, gli enti amministrativi non possono fornirli.

23. Se un richiedente effettua petizioni, reclami, segnalazioni e altre attività sotto forma di una richiesta di divulgazione di informazioni governative, l'agenzia amministrativa informa il richiedente che non sarà trattata come una richiesta di divulgazione di informazioni governative e può invitare il richiedente a presentarla attraverso i canali corrispondenti. Se il contenuto della domanda del richiedente richiede che l'agenzia amministrativa fornisca pubblicazioni pubbliche come gazzette governative, giornali e periodici, libri, ecc., l'agenzia amministrativa può indicare le modalità per ottenerle.

24. Quando un'agenzia amministrativa divulga informazioni governative su richiesta, determina la forma specifica di fornitura di informazioni governative in base alla richiesta del richiedente e alla situazione effettiva della conservazione delle informazioni governative da parte dell'agenzia amministrativa. Se fornire informazioni governative nella forma richiesta dal richiedente può mettere in pericolo la sicurezza del vettore di informazioni governative o il costo della divulgazione è troppo elevato, esso può fornirle tramite dati elettronici o altre forme appropriate, o fare in modo che il richiedente riveda o copi le informazioni governative pertinenti.

Queste 37 disposizioni delle nuove



25. Se i cittadini, le persone giuridiche o altre organizzazioni hanno prove che le informazioni governative che li riguardano fornite dagli enti amministrativi sono inesatte, possono chiedere agli enti amministrativi di apportare correzioni. Se l'organo amministrativo legittimato alla rettifica accerta la veridicità, lo corregge dandone comunicazione al richiedente; se non rientra nell'ambito delle funzioni dell'agenzia amministrativa, l'agenzia amministrativa può trasferirla all'agenzia amministrativa con il diritto di apportare correzioni per l'elaborazione e avvisare il richiedente, oppure notificare al richiedente di presentare una richiesta all'agenzia amministrativa con il diritto di apportare correzioni.

26. Le agenzie amministrative forniscono informazioni governative su richiesta senza addebitare commissioni. Tuttavia, se la quantità e la frequenza delle richieste del richiedente per la divulgazione di informazioni governative supera ovviamente l'intervallo ragionevole, l'agenzia amministrativa può addebitare tariffe per l'elaborazione delle informazioni.

Le misure specifiche per le agenzie amministrative per la riscossione delle tariffe per l'elaborazione delle informazioni saranno formulate dal dipartimento dei prezzi del Consiglio di Stato in collaborazione con il dipartimento delle finanze del Consiglio di Stato e il dipartimento per la divulgazione delle informazioni del governo nazionale.

27. Se i cittadini che richiedono la divulgazione di informazioni governative hanno difficoltà di lettura o disturbi audiovisivi, gli enti amministrativi dovrebbero fornire loro l'assistenza necessaria.

28. Se più richiedenti richiedono la divulgazione delle stesse informazioni governative alla stessa agenzia amministrativa, e le informazioni governative possono essere divulgate, l'agenzia amministrativa può includerle nell'ambito della divulgazione attiva. Per le informazioni governative divulgate dagli enti amministrativi su richiesta, se il richiedente ritiene che ciò comporti l'adeguamento degli interessi pubblici, debba essere ampiamente conosciuto dal pubblico o richieda la partecipazione del pubblico al processo decisionale, il richiedente può suggerire che l'ente amministrativo includa le informazioni nell'ambito della divulgazione attiva. Se in sede di verifica l'organo amministrativo stabilisce che rientra nell'ambito della divulgazione volontaria, lo comunica volontariamente in modo tempestivo.

29. Le agenzie amministrative dovrebbero stabilire e migliorare il sistema di lavoro per la registrazione, la revisione, l'elaborazione, la risposta e l'archiviazione delle richieste di divulgazione di informazioni governative e rafforzare gli standard di lavoro.

30. I dipartimenti competenti per la divulgazione delle informazioni governative dovrebbero rafforzare l'orientamento quotidiano, la supervisione e l'ispezione del lavoro di divulgazione delle informazioni governative. Se gli enti amministrativi non riescono a svolgere il lavoro di divulgazione delle informazioni governative come richiesto, dovrebbero sollecitare la rettifica o notificare le critiche; se è necessario responsabilizzare i leader responsabili e il personale direttamente responsabile, questi dovrebbero fornire suggerimenti di gestione alle autorità competenti in conformità con la legge.

Queste 37 disposizioni delle nuove



Se cittadini, persone giuridiche o altre organizzazioni ritengono che gli enti amministrativi non abbiano divulgato in modo proattivo le informazioni governative come richiesto o non abbiano risposto alle richieste di divulgazione di informazioni governative in conformità con la legge, possono presentare un reclamo all'autorità competente per la divulgazione di informazioni governative. Se il dipartimento responsabile della divulgazione delle informazioni governative verifica che queste siano vere, solleciterà la rettifica o notificherà le critiche.

31. I dipartimenti competenti per la divulgazione delle informazioni governative dovrebbero condurre una formazione regolare per il personale degli enti amministrativi dedicato alla divulgazione delle informazioni governative.

32. I dipartimenti governativi popolari a livello di contea o superiore devono presentare il loro rapporto annuale di lavoro sulla divulgazione delle informazioni governative per l'anno precedente al dipartimento per la divulgazione delle informazioni governative allo stesso livello prima del 31 gennaio di ogni anno e pubblicarlo al pubblico.

I dipartimenti competenti per la divulgazione delle informazioni governative dei governi popolari locali a livello di contea o superiore pubblicheranno al pubblico il rapporto annuale sulla divulgazione delle informazioni governative del governo allo stesso livello per l'anno precedente entro il 31 marzo di ogni anno.

33. La relazione annuale sulla divulgazione di informazioni da parte del governo dovrebbe includere i seguenti contenuti:

(1) Le agenzie amministrative divulgano in modo proattivo le informazioni governative;

(2) Lo status degli enti amministrativi che ricevono ed elaborano le richieste di divulgazione di informazioni governative;

(3) Domande di riesame amministrativo e contenzioso amministrativo dovuti al lavoro di divulgazione di informazioni da parte del governo;

(4) I principali problemi e miglioramenti nel lavoro di divulgazione delle informazioni da parte del governo. I rapporti annuali sul lavoro di divulgazione delle informazioni governative dei governi popolari a tutti i livelli dovrebbero includere anche i risultati della valutazione del lavoro, della valutazione sociale e della responsabilità;

(5) Altre questioni che devono essere segnalate.

I dipartimenti competenti per la divulgazione delle informazioni governative a livello nazionale pubblicano un formato unificato per la relazione annuale sulla divulgazione delle informazioni governative e lo aggiornano tempestivamente.

34. Se cittadini, persone giuridiche o altre organizzazioni ritengono che un ente amministrativo abbia violato i loro legittimi diritti e interessi nella divulgazione di informazioni governative, possono presentare reclamo o denunciare all'agenzia amministrativa di livello superiore o all'autorità governativa per la divulgazione di informazioni, oppure possono richiedere un riesame amministrativo o avviare una causa amministrativa in conformità con la legge.

35. Se un'agenzia amministrativa viola le disposizioni del presente Regolamento e non riesce a stabilire e migliorare i sistemi e i meccanismi pertinenti per la divulgazione delle informazioni da parte del governo, l'agenzia amministrativa al livello immediatamente superiore ordinerà correzioni; se il caso è grave, i dirigenti responsabili ed il personale direttamente responsabile saranno puniti a norma di legge.

36. Se l'organo amministrativo viola le disposizioni del presente Regolamento e commette una delle seguenti circostanze, l'organo amministrativo di livello immediatamente superiore gli ordina di apportare correzioni; se le circostanze sono gravi, i dirigenti responsabili ed il personale direttamente responsabile saranno puniti a norma di legge; se costituisce reato la responsabilità penale è perseguita ai sensi di legge:

(1) Mancata esecuzione delle funzioni di divulgazione di informazioni governative in conformità con la legge;

(2) Mancato aggiornamento tempestivo del contenuto informativo pubblico governativo, delle linee guida sulla divulgazione delle informazioni governative e del catalogo sulla divulgazione delle informazioni governative;

(3) Altre situazioni che violano le disposizioni del presente regolamento.

37. Le imprese e le istituzioni pubbliche che sono strettamente legate agli interessi delle persone, come l'istruzione, la sanità, l'approvvigionamento idrico, l'energia elettrica, la fornitura di gas, la fornitura di riscaldamento, la protezione dell'ambiente e il trasporto pubblico, divulgano le informazioni prodotte e ottenute nel processo di fornitura di servizi pubblici sociali in conformità con le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei relativi dipartimenti o agenzie competenti del Consiglio di Stato. Le autorità governative nazionali in materia di divulgazione delle informazioni possono formulare normative speciali in base alle effettive esigenze. Se le imprese e le istituzioni pubbliche di cui al paragrafo precedente non divulgano le informazioni prodotte o ottenute nel processo di fornitura di servizi pubblici in conformità con le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei dipartimenti o agenzie competenti del Consiglio di Stato, i cittadini, le persone giuridiche o altre organizzazioni possono ricorrere ai dipartimenti o alle agenzie competenti. Il dipartimento o l'agenzia che accetta il reclamo dovrà indagare e gestirlo in modo tempestivo e informare il denunciante del risultato.

Queste 37 disposizioni delle nuove



Yingting ti ricorda:

1. Se ritieni che i tuoi diritti e interessi legittimi siano stati violati, puoi presentare un reclamo o segnalare all'agenzia amministrativa di livello superiore o al dipartimento governativo per la divulgazione delle informazioni, oppure puoi richiedere un riesame amministrativo o avviare una causa amministrativa in conformità con la legge.

2. Se le imprese e le istituzioni pubbliche non divulgano le informazioni prodotte o ottenute nel processo di fornitura di servizi pubblici in conformità con le leggi, i regolamenti e le disposizioni dei dipartimenti o agenzie competenti del Consiglio di Stato, i cittadini, le persone giuridiche o altre organizzazioni possono ricorrere ai dipartimenti o alle agenzie competenti. Il dipartimento o l'agenzia che accetta il reclamo dovrà indagare e gestire tempestivamente la questione e informare il denunciante dei risultati.


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